Il Codice della Strada italiano (D.Lgs. 285/1992) regolamenta la circolazione delle biciclette in numerosi articoli, alcuni dei quali sono stati modificati o integrati dalla riforma del 2024 approvata con la legge 25 novembre 2024, n. 177. Di seguito una ricognizione delle principali norme applicabili ai ciclisti, con indicazione delle sanzioni previste per le infrazioni più comuni.

Casco obbligatorio: per chi è previsto

Contrariamente a quanto spesso riportato, il casco non è obbligatorio per tutti i ciclisti. La normativa vigente impone il casco protettivo ai minori di 14 anni che circolano su biciclette o che si trovano a bordo di un rimorchio trainato da bicicletta, su qualsiasi tipo di strada (art. 68, comma 5-bis CdS).

La riforma del 2024 non ha esteso l'obbligo agli adulti, pur raccomandando l'utilizzo del casco omologato. Diverse proposte di legge per l'obbligo universale sono state presentate nel corso delle ultime legislature ma non hanno completato il percorso parlamentare.

Sanzione per inosservanza (a carico del genitore o tutore): da 25 a 100 euro.

Distanza di sorpasso: la norma del metro e mezzo

La modifica più rilevante per la sicurezza ciclistica introdotta dalla riforma 2024 riguarda la distanza di sorpasso. L'art. 148, comma 9-bis CdS ora stabilisce che i veicoli a motore, nel sorpassare una bicicletta in marcia, devono mantenere una distanza laterale di sicurezza di almeno 1,5 metri. In caso di impossibilità – per esempio in presenza di traffico in senso opposto – il sorpasso va posticipato fino a quando le condizioni lo consentano.

Sanzione per violazione: da 167 a 665 euro con decurtazione di 3 punti dalla patente. In caso di incidente con danni alla persona, le sanzioni sono più elevate e si aggiungono le conseguenze civili e penali.

Illuminazione e dispositivi riflettenti

L'art. 68 CdS prescrive che le biciclette circolanti di notte o in condizioni di scarsa visibilità siano dotate di:

  • un fanale anteriore che emette luce bianca o gialla;
  • un fanale posteriore che emette luce rossa;
  • un catadiottro posteriore rosso;
  • catadiottri laterali arancioni (o sistemi equivalenti) sulle ruote o sui pedali.

I dispositivi possono essere fissi o lampeggianti. Sanzione per assenza o non funzionamento: da 26 a 102 euro. Il veicolo può essere fermato e non può proseguire la circolazione nelle ore notturne fino al ripristino dei dispositivi.

Pista ciclabile in via Galliera a Bologna
Pista ciclabile come corsia riservata in via Galliera a Bologna. Foto: Nemo bis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Circolazione nelle zone 30

La riforma del 2024 ha introdotto disposizioni più precise sulle zone a velocità limitata a 30 km/h. Nei centri abitati dove il limite è fissato a 30 km/h, i veicoli a motore non possono superare tale velocità anche in assenza di segnaletica verticale in ogni singolo tratto, purché la zona sia perimetrata con appositi segnali di inizio e fine.

Per le biciclette, la possibilità di circolare affiancate (due ciclisti in parallelo) è consentita solo su strade con limite non superiore a 50 km/h e con carreggiata sufficiente, purché non si ostacoli la circolazione degli altri veicoli. La legge 2 agosto 2019, n. 2 aveva già previsto che nelle zone 30 la segnaletica orizzontale dedicata alle biciclette potesse essere semplificata rispetto agli standard delle strade ordinarie.

Circolazione su marciapiedi e aree pedonali

I ciclisti adulti non possono circolare sui marciapiedi. La circolazione nelle zone pedonali è consentita solo se esplicitamente indicata da apposita segnaletica. I minori di anni 10, se accompagnati da un adulto, possono circolare sul marciapiede purché procedano a passo d'uomo e non rechino intralcio ai pedoni.

Sanzione per circolazione non autorizzata su marciapiede: da 26 a 102 euro.

Uso del cellulare e del monopattino

La riforma 2024 ha esteso ai ciclisti il divieto di utilizzare telefoni cellulari, apparecchi radiotrasmittenti o cuffie durante la circolazione, già previsto per gli altri utenti della strada. Sanzione: da 168 a 665 euro con possibilità di fermo del veicolo.

Bike sharing e velocipedi a pedalata assistita

Le biciclette a pedalata assistita (EPAC) con potenza del motore fino a 250 W e che non assistono la pedalata oltre i 25 km/h sono equiparate a tutti gli effetti alle biciclette tradizionali: non richiedono targa, assicurazione obbligatoria o patente. Le regole di circolazione sono le stesse. Superati questi limiti, il veicolo è classificato come ciclomotore e soggetto alla normativa relativa.

Sanzioni riepilogative principali

  • Mancanza casco per minori di 14 anni: da 25 a 100 €
  • Assenza illuminazione notturna: da 26 a 102 €
  • Circolazione su marciapiede non autorizzata: da 26 a 102 €
  • Mancato rispetto distanza di sorpasso: da 167 a 665 € + 3 punti (per il veicolo sorpassante)
  • Uso del cellulare durante la marcia (ciclista): da 168 a 665 €

Fonti: Testo coordinato D.Lgs. 285/1992 (Normattiva) · MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · FIAB